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Obbligo PEC per gli amministratori di imprese

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Con la pubblicazione della nota MIMIT 12.03.2025 n. 43836, sono stati forniti i primi chiarimenti in ordine all’obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese del domicilio digitale (PEC) degli amministratori di imprese costituite in forma societaria sancito dalla L. n. 207/2024.

Con tale provvedimento è stato precisato che l'obbligo di iscrivere la PEC degli amministratori si applica non solo alle società costituite a decorrere dal 1.1.2025, ma anche a quelle già esistenti a tale data (le quali potranno comunicare gli indirizzi PEC dei propri amministratori entro il 30.6.2025).

L’obbligo riguarda tutte le forme societarie, siano esse società di persone o di capitali, che svolgono un’attività imprenditoriale, con l’unica esclusione delle società semplici esercenti attività agricola, i consorzi con attività esterna e le società consortili, e gli enti che non svolgono attività imprenditoriale.

Sono oggetto di comunicazione le PEC di tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, cui formalmente compete il potere di gestione degli affari sociali, con le connesse funzioni di dirigenza ed organizzazione.

Qualora l’incarico sia svolto da una pluralità di amministratori, deve essere iscritto un indirizzo PEC per ciascuno di essi. Ancora, il soggetto che ricopre l’incarico di amministratore per più società può scegliere di utilizzare un unico indirizzo PEC ovvero comunicare più indirizzi PEC “associati” alle diverse società di cui è amministratore.

L’eventuale comunicazione, per conto dell'amministratore, dell'indirizzo PEC della società, possibilità che nella prima fase di applicazione della norma era stata ammessa da alcune CCIAA, sarebbe foriera di molteplici complicazioni e poco in linea con la "ratio" della norma.

Di conseguenza, le società che, nelle more dell’attuazione, avessero optato per la coincidenza tra i due recapiti, potranno conformarsi alle nuove indicazioni entro il termine del 30.06.2025.

L’omessa comunicazione dell’indirizzo PEC dell’amministratore determina il “blocco” dell’iter istruttorio della domanda presentata (ad esempio, per l’iscrizione della società al Registro Imprese o per l’iscrizione della nomina / rinnovo di un amministratore).

Al ricorrere di tale fattispecie, il Ministero specifica che la CCIAA richiederà il dato mancante, che dovrà essere fornito entro un termine non superiore a 30 giorni, pena il rigetto della domanda.

Quanto ai profili sanzionatori derivanti da un eventuale inadempimento, pur nell’assenza di una espressa previsione di legge, il Mimit ritiene applicabile la previsione generale dell’articolo 2630 del Codice civile, ai sensi del quale è irrogabile la sanzione da euro 103 a euro 1.032, ferma restando la riduzione della sanzione ad un terzo nel caso in cui la comunicazione avvenga entro 30 giorni dalla scadenza dei termini prescritti.

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza. Contattaci per ricevere supporto nell’adempimento.

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